Il valore costituzionale del Tricolore e l’esigenza di una sanzione per chi non rispetta il decoro della Bandiera
Il Prefetto Francesco Tagliente ha scalato i gradini più elevati della gerarchia professionale: da Agente – Atleta Azzurro di lotta greco-romana probabile olimpico per i giochi di Monaco del ’72 – a Questore di Firenze e di Roma e infine Prefetto di Pisa. Ha dedicato la sua vita alla promozione e divulgazione dei principi e dei valori incarnati nei simboli della Repubblica su cui si fonda lo Stato democratico e pluralista delineato dalla Costituzione repubblicana. È riuscito sempre a coniugare la necessità di adempiere ai doveri dello Stato con le esigenze di rispetto dell’individuo come persona umana, della sua individualità e delle sue legittime aspettative.
Ecco come il Prefetto Francesco Tagliente riassume le sue riflessioni sul Tricolore:
La Bandiera italiana nella nostra Costituzione
La bandiera e l’inno nazionale sono anche in Italia gli elementi simbolici primari dell’identità nazionale. La Costituzione accoglie il Tricolore tra i propri principi fondamentali, disponendo, all’articolo 12, che «La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.» E non è un caso che i costituenti abbiamo scelto il termine “tricolore italiano”, già usato da Carlo Alberto un secolo prima nel famoso proclama del 23 marzo 1848 che diede avvio alla stagione dell’indipendenza. Un legame non causale, perché entrambi riconoscono in quel drappo la manifestazione plastica dell’origine stessa dell’idea di nazione, importata dalle Alpi e consegnata ai popoli della penisola da Bonaparte.
Il periodo napoleonico fu certamente un dominio che ridusse l’Italia a una colonia francese, ma esso seppe delineare, per la prima volta dopo secoli, la prospettiva di una nazione unitaria e un esercito “italiano” sotto la bandiera tricolore.
Il Tricolore simbolo dell’Italia repubblicana, della nazione, del popolo italiano e delle libertà conquistate.
Il nostro tricolore quindi è il simbolo della nazione, del popolo italiano e delle libertà conquistate. È il simbolo che ha accompagnato il cammino del nostro Paese nei momenti luminosi e in quelli bui.
Oggi è il simbolo costituzionale dell’Italia repubblicana, in cui si salda l’identificazione tra collettività nazionale e lo Stato. La collocazione del Tricolore fra i principi fondamentali lo assimila agli altri pilastri enunciati nella Costituzione, come la continuità territoriale dello Stato unitario, l’indipendenza, il dovere dei cittadini e delle Forze armate di difenderlo.
La disciplina della Bandiera sottratta alle possibili velleità di maggioranze parlamentari e regionali
L’incardinamento della bandiera nella Costituzione, inoltre, la sottrae alla legge ordinaria e alle velleità di eventuali maggioranze parlamentari, anche se rimette a tale fonte la disciplina sul suo uso e la previsione di sanzioni in caso di illeciti. La disciplina ordinaria del nostro Tricolore è contenuta nella legge n. 22 del 1998 e nel regolamento di cui al D.P.R. n. 121 del 2000.
La legislazione statale sul tricolore convive con la legislazione regionale in materia di vessilli adottati dagli enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) che, insieme con lo Stato, concorrono alla formazione della Repubblica (art. 114) e che ne riconoscono l’unità e l’indivisibilità (art. 5).
Il Tricolore come vincolo all’agire delle istituzioni e degli altri soggetti dell’ordinamento incaricati di funzioni pubbliche.
L’articolo 12, pertanto, partecipa all’assetto costituzionale normativo positivo e organizzativo enunciato dalla Parte II della Costituzione e vale anche come vincolo all’agire delle istituzioni e degli altri soggetti dell’ordinamento incaricati di funzioni pubbliche.
La centralità e la precedenza del Tricolore rispetto a ogni altro vessillo
Tra le prescrizioni concernenti il tricolore, è da segnalare la sua centralità e il suo primato gerarchico rispetto a ogni altro vessillo, ad eccezione delle occasioni determinate dalla cortesia internazionale.
Nella quotidianità, l’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea si traduce nell’esposizione permanente delle rispettive bandiere all’esterno e all’interno degli edifici pubblici, assegnando la precedenza al tricolore anche nel caso di presenza di bandiere regionali e comunali.
Le prescrizioni sul decoro delle Bandiere
Quanto al decoro, il Regolamento prescrive che le bandiere vanno esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull’asta che le sostiene si applicano figure, scritte o lettere di alcun tipo. Su ciascuna asta, infine, si espone una sola bandiera.
La verifica della corretta esposizione e decoro delle bandiere.
In ordine alla verifica del rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, viene precisato che ogni ente designa un responsabile e che i Prefetti vigilano sull’adempimento delle disposizioni concernenti l’esposizione e il decoro delle bandiere.
La tutela della dignità del Tricolore nei codici penali ordinario, militare e di guerra
La dignità del nostro Tricolore è garantita anche dalla legge penale (art. 292), che prevede il delitto di vilipendio o danneggiamento alla bandiera per chiunque manifesta disprezzo o dileggio con espressioni ingiuriose (punito con multa), e chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato (punito con la reclusione). La pena è più severa se il vilipendio (art. 83 del codice penale militare di pace) è commesso da un militare, il quale risponde del reato anche nel caso in cui vilipende i colori nazionali riprodotti su altri supporti. La pena è ulteriormente aggravata in tempo di guerra (art. 47 del codice penale militare di guerra).
Le prescrizioni sul decoro delle Bandiere prive di sanzione.
Al di fuori delle fattispecie espressamente previste dalle succitate disposizioni penali, le prescrizioni sul decoro delle bandiere sono prive di sanzione.
Bandiere esposte in pessime condizioni d’uso, strappate, lacerate, scolorite o sporche.
Così, nonostante la presenza di una struttura normativa, è frequente vedere la bandiera italiana, esposta anche su edifici pubblici, in pessime condizioni d’uso, strappata, lacerata, scolorita o sporca. Non fanno eccezione neppure i Palazzi sede di istituzioni locali o nazionali.
L’esigenza di prevedere una sanzione per la violazione delle prescrizioni sul decoro del Tricolore
Sono convinto che il problema sia risolvibile prevedendo una sanzione, sia pure lieve per chi viola le prescrizioni previste dal Regolamento sulla disciplina dell’uso delle bandiere. Sinora nessuno, salvo rari casi, si è mai degnato di occuparsene.
Una sporadica iniziativa si rinviene negli atti parlamentari della XVI Legislatura (atto Senato 1350 e atto Camera 3668), che mirava a irrogare una contravvenzione di 500 euro, elevabili a 2.000 in caso di recidività, a carico del contravventore alle disposizioni in materia di decoro del Tricolore. L’iniziativa non superò lo stadio di proposta.
L’impegno dell’ANCRI per promuovere e divulgare la cultura del rispetto del Tricolore
L’Associazione Nazionale insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica (ANCRI), da diversi anni è impegnata con una serie di iniziative a livello nazionale finalizzate a promuovere e divulgare il rispetto dei simboli, dei principi e dei valori fondanti della nostra Repubblica con un progetto dedicato al “Decoro del Tricolore”.
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